Importanti novità in arrivo in tema di compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997.
Con la Legge n.213 del 2023, il Governo ha introdotto nuovi limiti alla compensazione. A partire dal 1° luglio 2024, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, con importi superiori a euro 100.000, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, indipendentemente dalla tipologia di credito utilizzato.
Il blocco si applica fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
“La nuova disposizione va oltre la preclusione all’autocompensazione già prevista per i debiti su ruoli definitivi. A differenza delle norme precedenti – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il divieto appena introdotto perdura nel tempo e ha poche eccezioni. Una volta attivato, cessa solo dopo la completa rimozione delle violazioni contestate”.
Il divieto non si applica alle somme scadute oggetto di provvedimenti di sospensione, ma non si esclude la possibilità di compensazione solo riportandosi sotto la soglia.
“La normativa precedente prevedeva il ‘blocco delle compensazioni’ con una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato, mentre la nuova procedura – conclude Rosignoli – è tesa a rendere inefficace la compensazione già tentata e prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento per il controllo dell’utilizzo del credito”.
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