Per sganciarlo dai prezzi del gas; vittoria del nucleare francese
Bruxelles, 14 dic. (askanews) – I negoziatori del Parlamento europeo, della presidenza di turno spagnola del Consiglio Ue e della Commissione hanno raggiunto oggi a Strasburgo un accordo sulla proposta di regolamento che riforma il mercato elettrico nell’Unione, che mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità di quelli dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori (soprattutto i più vulnerabili) dalle impennate dei prezzi, e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.
La riforma, tuttavia, contiene anche una proroga di tre anni e mezzo ai sussidi alle centrali elettriche alimentate da fonti fossili più inquinanti e climalteranti, e l’estensione del sostegno pubblico per le rinnovabili anche alle centrali nucleari esistenti (e non solo ai nuovi impianti).
Nelle intenzioni originarie, l’obiettivo principale della riforma doveva essere quello di “disaccoppiare” i prezzi dell’elettricità da quelli del gas, in modo che le bollette elettriche tenessero pienamente conto dei prezzi delle fonti rinnovabili e del nucleare (le fonti dette “infra-marginali”) usati nel mix energetico. Il “disaccoppiamento” era richiesto da Italia, Francia e Spagna, ma osteggiato da Germania e Olanda. Bruxelles, 14 dic. (askanews) – La proposta della Commissione, presentata il 14 marzo scorso, tenendo conto di queste diverse posizioni, non attuava il disaccoppiamento, ma mirava comunque a raggiungere l’obiettivo di ridurre la dipendenza dei prezzi dell’elettricità da quelli dei combustibili fossili, e ad incentivare la diffusione delle energie rinnovabili, ricorrendo all’uso generalizzato dei cosiddetti “contratti per differenza” (Cfd) bidirezionali.
I Cfd bidirezionali sono contratti di lungo termine tra un fornitore di energia e un ente statale, che fissano un prezzo di esercizio, o “strike price”; quando il prezzo dell’elettricità all’ingrosso è inferiore allo “strike price”, lo Stato rimborsa la differenza al fornitore; quando è superiore è il fornitore che restituisce la differenza allo Stato.
La Commissione proponeva di stabilizzare i mercati dell’elettricità attraverso i Cfd bidirezionali applicati ai nuovi impianti di energia rinnovabile (eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza sbarramenti) e di energia nucleare, mentre per le altre fonti veniva prospettato il ricorso a un altro tipo di contratti a lungo termine, gli Accordi di acquisto di energia (Ppa, “Power Purchase Agreements”) con prezzo fisso pre-negoziato.
Gli Stati membri faciliteranno l’adozione di accordi Ppa, eliminando barriere ingiustificate e procedure o oneri sproporzionati o discriminatori, e promuovendoli con misure come sistemi di garanzia sostenuti dallo Stato a prezzi di mercato, garanzie private, o strutture che mettono in comune la domanda di questo tipo di contratti.
L’accordo di oggi sulla riforma del mercato elettrico ha adottato l’impostazione della Commissione, ma su pressione della Francia e di un gruppo di paesi che l’hanno sostenuta ha aggiunto la possibilità di usare i Cfd bidirezionali anche agli impianti nucleari già esistenti, e non solo ai nuovi, se è prevista un’estensione del loro ciclo di vita, un aumento della loro capacità oil loro ri-potenziamento (“repowering”).
Diversi Stati membri (Germania, Austria, Lussemburgo, Belgio, Spagna e inizialmente anche l’Italia) si erano opposti a questo tentativo, che comporterebbe sostanzialmente una generalizzazione degli aiuti di Stato per le forniture di elettricità di origine nucleare (il 70% del totale a livello nazionale) a tutta l’industria francese, con un potenziale svantaggio competitivo per le imprese degli altri paesi. Alla fine, Parigi ha ottenuto quello che voleva, ma la Commissione europea dovrà comunque garantire, con una propria valutazione caso per caso, che questo non porti a distorsioni della concorrenza.
Le norme per i Cfd bidirezionali si applicheranno dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza giuridica per i contratti in corso.
Un’altra modifica importante rispetto alla proposta della Commissione riguarda i “meccanismi di remunerazione della capacità”, ovvero il finanziamento pubblico concesso ad alcune centrali ad energia fossile per svolgere un ruolo di “rete di sicurezza” rispetto alla intermittenza delle energie rinnovabili. In sostanza, il sostegno alle centrali non è legato alla loro produzione di energia, ma alla loro disponibilità a immettere immediatamente energia elettrica in rete per compensare eventuali interruzioni del flusso dalle fonti rinnovabili per mancanza di sole o di vento.
L’accordo di oggi, accogliendo la posizione del Consiglio Ue di metà ottobre, elimina il carattere temporaneo e “di ultima istanza”, previsto dall’attuale regolamento del mercato elettrico (in vigore dal 2020) per i meccanismi di capacità, che vengono ora definiti “strutturali”. Inoltre, accogliendo una richiesta della Polonia, viene estesa fino alla fine del 2028 la deroga, originariamente concessa solo fino al 2025, per i limiti alle emissioni di CO2 (550 grammi per kWh di elettricità prodotta) che dovranno rispettare gli impianti di energia fossile ammessi a partecipare e a ricevere i finanziamenti pubblici.
Un altro punto che l’accordo di oggi ha modificato è quello relativo alla dichiarazione dello “stato di emergenza”, per mantenere l’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi elettrici, come quella registrata nell’estate del 2022 (con rincari del prezzo medio all’ingrosso o un forte aumento dei prezzi al dettaglio). Il potere di dichiarare lo stato di crisi, che nella proposta originaria era affidato alla Commissione, verrà invece conferito al Consiglio Ue, con una “decisione di attuazione” (“implementing act”), sulla base di una proposta della Commissione.
Infine, il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno concordato di rafforzare le misure che potranno adottare gli Stati membri (che su questo hanno competenza nazionale) per proteggere i consumatori “vulnerabili” in situazione di “povertà energetica”, incluso il divieto di disconnessione in determinati casi di ritardo di pagamento.