“nessuna colpa o negligenza significativa”.

Roma, 20 gen. (askanews) – La Wada non farà ricorso al Tas di Losanna nel caso che ha coinvolto Iga Swiatek. Lo ha annunciato l’Agenzia mondiale antidoping con una nota. La tennista polacca, numero 2 del mondo, era stata trovata positiva lo scorso agosto alla sostanza proibita trimetazidina (TMZ). Dopo l’indagine condotta dall’ITIA (International Tennis Integrity Association), la giocatrice aveva accettato una sospensione di un mese dal circuito. Swiatek aveva assunto della melatonina per problemi di jet lag e sonno, farmaco contaminato dalla TMZ. Per questo il livello di colpa è stato considerato al limite più basso per “nessuna colpa o negligenza significativa”.

“L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) conferma che, a seguito di un esame approfondito, non presenterà ricorso alla Corte arbitrale dello sport (CAS) nel caso della tennista polacca Iga Swiatek, risultata positiva alla trimetazidina (TMZ) ), una sostanza vietata, nell’agosto 2024. Il 28 novembre, l’International Tennis Integrity Agency (ITIA), l’organismo indipendente che fornisce programmi antidoping per conto della International Tennis Federation, ha annunciato che la signora Swiatek aveva accettato un periodo di squalifica di un mese dopo che l’ITIA aveva stabilito che la positività al test per TMZ è stata causata da un prodotto a base di melatonina contaminato, regolamentato come farmaco in Polonia e proveniente da una farmacia rispettabile in quel paese. La WADA ha condotto una revisione completa del fascicolo relativo alla decisione ITIA, ricevuto il 29 novembre. Gli esperti scientifici della WADA hanno confermato che lo scenario specifico della melatonina contaminata, presentato dall’atleta e accettato dall’ITIA, è plausibile e che non ci sarebbero basi scientifiche per contestarlo al CAS. Inoltre, la WADA ha chiesto consiglio a un consulente legale esterno, il quale ha ritenuto che la spiegazione della contaminazione dell’atleta fosse ben provata, che la decisione ITIA fosse conforme al Codice mondiale antidoping e che non esistessero basi ragionevoli per presentare ricorso al CAS”.

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