Da Montecitorio il primo dei quattro sì alla riforma del governo , nasce l’Alta Corte disciplinare

Roma, 16 gen. (askanews) – Il disegno di legge costituzionale n.1917 – ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ – presentato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Camera dei deputati, il 13 giugno 2024, e approvato oggi in prima lettura alla Camera, ha l’obiettivo, per la prima volta nel Paese, di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, attraverso la modifica del Titolo IV della Costituzione. La riforma per entrare in vigore ha bisogno di ottenere un doppio sì su identico testo da Camera e Senato ad intervallo non inferiore a tre mesi Il testo, composto da 8 articoli, prevede lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura dando vita a due distinti organi di autogoverno: il Csm giudicante e il Csm requirente. La presidenza di entrambi gli organi è attribuita al presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Csm giudicante e del Csm requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. In questo modo i magistrati non hanno più diritto di voto.

Un’altra novità è rappresentata dall’istituzione dell’Alta Corte disciplinare che sottrae al Csm la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari. Questa nuova Alta Corte sarà composta da 15 giudici: 3 nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giurdiche, avvocati con almeno 20 anni di professione; 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, in soggetti con i medesimi requisiti; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.

Il presidente è eletto tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o dal Parlamento.

E’ prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’Alta Corte dinnanzi alla stessa Corte, che giudica però in una composizione differente.

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