Mef: Possibile solo dopo il trasferimento di funzioni. Il Pd attacca

Roma, 27 mag. (askanews) – Nel ddl autonomia differenziata ci sono “disposizioni di carattere generale” che si applicano “a prescindere dalle funzioni trasferite” alle Regioni che ne faranno richiesta. Disposizioni “che impongono comunque quanto meno una valutazione preliminare dell’impatto finanziario del trasferimento” visto che il provvedimento prevede “prima dell’avvio del negoziato ‘la valutazione da parte dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’individuazione delle risorse finanziarie necessarie” e stabilisce che “ai fini dell’avvio del negoziato il Presidente del consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione”. È quanto si legge nel dossier del Servizio di bilancio dello Stato sul ddl Calderoli.

Nella sua risposta il governo spiega che l’impatto finanziario si potrà valutare solo dopo l’approvazione dei trasferimenti di funzioni eventualmente richieste dalle Regioni: “La valutazione finanziaria – scrive il Mef – non può prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni, da parte della regione richiedente, atto che, in aderenza al dettato costituzionale, è di esclusiva iniziativa regionale. Pertanto, solo successivamente alla deliberazione di tale atto si possono valutare gli impatti finanziari”.

“Gli impatti finanziari dell’autonomia differenziata non sono prevedibili, lo dice chiaramente il Mef rispondendo alle osservazioni del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati”. Così il capogruppo democratico nella commissione bilancio di Montecitorio, Ubaldo Pagano, commenta il documento di 24 pagine in cui il Mef risponde ai quesii posti dal Dossier del Servizio bilancio della Camera e dal gruppo parlamentare del Pd. Ill ddl autonomia differenziata è domani all’ordine del giorno dell’aula della Camera. “Da via XX settembre abbiamo la conferma che il governo sta navigando a vista e sta imponendo al paese una riforma di cui non ha alcuna contezza degli effetti e degli impatti finanziari”.

Nel testo delle risposte del Mef – prosegue Pagano – è espressamente riportato che: “solo successivamente alle richieste di attribuzioni delle regioni si potranno valutare gli impatti finanziari dell’autonomia” e che “qualora dalla determinazione dei Lep derivino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo aver stanziato le risorse”. Nulla viene detto invece sulle materie che non rientrano nel perimetro dei Lep e questo potrebbe significare un ulteriore passaggio al buio senza valutazione degli effetti finanziari. Siamo al ‘paradosso del comma 22’: un corto circuito – conclude Pagano – che conferma che il governo non ha contezza degli effetti profondi che questo provvedimento avrà su importanti strumenti di politica economica”.

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