La sentenza n.1826/2024 della Corte di Cassazione
«In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ordine al sequestro impeditivo avente a oggetto un bene distratto da parte del fallito, a mezzo di negozio a favore del terzo, se, a seguito di revocatoria fallimentare ex art. 66 legge fall., viene dichiarata l’inefficacia dell’atto dispositivo, ferma restando la proprietà del terzo intestatario sul bene, unico legittimato ad agire a mezzo riesame o appello cautelare è il curatore e non il terzo, essendo solo il primo, e non il secondo, destinatario esclusivo del bene in caso di restituzione».
Ad affermare il principio di diritto è la V Sez. pen della Corte di Cassazione con la sentenza n.1826/2024.
“Secondo il principio, l’accoglimento della revocatoria fallimentare – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – non solo implica l’acquisizione del bene alla massa attiva per il recupero, ma conferisce al curatore il potere di gestire il bene nell’interesse della massa fallimentare, oltre che per sottoporlo a espropriazione”.
Respingendo il ricorso presentato dal terzo a cui erano state cedute le quote societarie poco prima della dichiarazione di fallimento, la Corte ha chiarito che la legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società può essere giustificata anche se appartengono a una persona estranea al reato, se la misura è destinata ad impedire la continuazione dell’attività criminosa ipotizzata.
“La titolarità del patrimonio sociale non è il punto cruciale in tali casi – conclude Santoriello – ma piuttosto la gestione supposta illecita del patrimonio”.
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