La Manovra 2024 estende anche la ritenuta d’imposta su provvigioni agli agenti d’assicurazione
Dal 1° marzo 2024, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici è elevata dall’8% all’11%.
Tale disposizione si applica a coloro che effettuano bonifici per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
“La ritenuta d’acconto si applica inoltre alle spese d’intervento di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi di risparmio energetico – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – come definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010”.
A partire dal 1° aprile 2024, invece, le disposizioni sulla ritenuta d’imposta sulle provvigioni, inerenti a rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, verranno estese agli agenti d’assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese d’assicurazione.
“Questa estensione riguarda anche i mediatori d’assicurazione nei loro rapporti con le imprese d’assicurazione e con gli agenti generali delle imprese d’assicurazioni pubbliche o loro controllate – prosegue Santomauro – che rendono prestazioni direttamente alle imprese d’assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.
Infine, la Manovra ha abrogato il riferimento a tali soggetti nel quinto comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, che indicava i soggetti ai quali non si applicavano le disposizioni sulla ritenuta.
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