La Corte di Cassazione (Sez. V civ.) con l’ordinanza n. 35541/2023 ha affrontato la questione della ritualità della notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il caso in esame riguarda una cartella di pagamento per tributi erariali degli anni 2011-2012 emessa nei confronti di una società che ha impugnato l’atto, contestando vizi nel procedimento notificatorio tramite PEC.

“La C.T.R. della Liguria aveva riformato la decisione di primo grado basandosi sulla mancanza di attestazione della conformità all’originale dell’atto inviato – spiega Luigi Pagliuca, presidente della Cnpr – sulla mancanza di certezza dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario e sul formato digitale (.pdf e non .p7m) del documento che non consentirebbe una sottoscrizione riconosciuta ex lege”.

“La Suprema Corte, invece, ha ritenuto la notifica valida, chiarendo che, in tema di notifica telematica, l’atto inviato tramite PEC non necessita di attestazione di conformità, e la copia su supporto informatico della cartella di pagamento non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale”.

Inoltre, la certezza della conoscenza della notifica a mezzo PEC è garantita dal rispetto della procedura stabilita dalle normative vigenti.

“La Corte ha poi sottolineato che, nonostante la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento – conclude Pagliuca- può essere applicato l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo in caso di irritualità della notificazione”.

L’articolo Validità della notifica per la cartella di pagamento a mezzo PEC proviene da Notiziedi.it.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *