Udienza davanti al tribunale di sorveglianza della Capitale

Roma, 19 ott. (askanews) – Revocare il regime carcerario del 41 bis per Alfredo Cospito. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ha dato il suo assenso in relazione alla istanza presentata dalla difesa dell’anarchico davanti al tribunale di sorveglianza della Capitale. A rendere nota la posizione della Dnaa, ed anche i pareri espressi dagli organi centrali di polizia, è stato il difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. I giudici di via Triboniano, che si sono riservati, comunicheranno una decisione entro i prossimi giorni.

“Il presupposto applicativo” del regime cautelare del 41bis adottato nei confronti di Alfredo Cospito “è stato espressamente individuato nella necessità di interrompere l’attività comunicativa dello stesso, al fine di sanzionare l’istigazione ravvisata nel suo contenuto” e che per due volte il tribunale del riesame “ha escluso che le esternazioni del Cospito siano idonee ad istigare, ovvero che le stesse rappresentino indicazioni idonee ad indirizzare i soggetti presenti all’esterno a determinarsi a specifiche condotte criminose, ritenendo al contrario che le medesime si sostanzino nella manifestazione del pensiero politico del suo autore”. E questo fatto “rappresenta un indubbio e scardinante elemento di novità che doveva necessariamente condurre il ministro ad una rivisitazione urgente e non differibile del regime differenziato in esecuzione”.

Sono questi i motivi alla base del ricorso presentato dal difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, al tribunale di sorveglianza di Roma contro i rigetti da parte del ministro della giustizia, Carlo Nordio, delle istanze di revoca anticipata del regime detentivo speciale. Nel reclamo, presentato stamane davanti ai giudici di via Triboniano, il penalista sottolinea come “risulta incontestabile l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal ministro rispetto agli elementi di novità addotti dalla difesa nell’ambito della valutazione in alcun modo politica, bensì squisitamente giuridica allo stesso demandata” dal momento che “non si rinvengono più gli elementi normativamente richiesti per il mantenimento del regime differenziato a carico” di Cospito.

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